Art. 21
Impianti esistenti
1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli
obiettivi del P.R.G.R., della presente legge e per garantire
l'interesse pubblico alla continuita' nella gestione integrata dei
rifiuti, EGRIB puo' definire appositi disciplinari con soggetti
pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono titolari di attivita' afferenti il
ciclo dei rifiuti urbani.
2. Nei casi di accertata necessita' da parte di EGRIB, i
disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con
titolari di impianti non specificatamente previsti nella
programmazione del P.R.G.R., sempre nel rispetto del principio di
autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimita' al luogo di
produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.