Art. 22
Azioni specifiche di prevenzione
1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee guida della
Commissione europea sulla prevenzione del 2012, dell'art. 1 lettera
g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario
la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare.
2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente la
Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la
partecipazione e l'informazione dei cittadini sul tema della
prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile.
3. La Regione sviluppa, anche all'interno di piu' ampi programmi
regionali di educazione e promozione della sostenibilita', specifiche
campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed
educazione in collaborazione con gli enti locali, EGRIB, gli enti di
ricerca, le universita' degli studi, il Forum di cui all'art. 17
della legge regionale n. 5/2016, le istituzioni scolastiche e gli
insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e
quelle di volontariato e dei consumatori.