Art. 12 
 
                        Commissari degli enti 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1.  Per  effetto   dell'avvio   del   processo   di   ridefinizione
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale dal 1° gennaio 2019 decadono, con  stessa  decorrenza,  gli
incarichi di direttore  generale,  di  direttore  amministrativo,  di
direttore sanitario e  di  direttore  dei  servizi  sociosanitari  in
essere al 31 dicembre 2018, presso i seguenti enti: 
    a) ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi; 
    b)   Azienda   per   l'assistenza   sanitaria   n.    2    «Bassa
Friulana-Isontina»; 
    c)   Azienda   per   l'assistenza   sanitaria    n.    3    «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli»; 
    d) Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste; 
    e) Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. 
  2. Nelle more della nomina dei direttori  generali  sono  nominati,
con decorrenza 1° gennaio 2019, i seguenti commissari straordinari: 
    a) il commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per  la
salute; 
    b) il  commissario  unico  dell'Azienda  sanitaria  universitaria
integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria  n.  2
«Bassa Friulana-Isontina»; 
    c) il  commissario  unico  dell'Azienda  sanitaria  universitaria
integrata di Udine e dell'Azienda per  l'assistenza  sanitaria  n.  3
«Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli». 
  3. I commissari straordinari di cui al comma 2 sono nominati per un
periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile  di  ulteriori  sei
mesi. Ai commissari straordinari si applica la disciplina  giuridica,
economica e previdenziale prevista per  i  direttori  generali  degli
enti del  Servizio  sanitario  regionale.  Per  l'individuazione  dei
commissari di cui al comma 2, lettere b) e c), e' acquisita  l'intesa
da parte dell'Universita' entro otto giorni dalla proposta  regionale
e, decorso tale termine senza formale e motivato diniego da parte del
Rettore, l'intesa s'intende acquisita e  l'Amministrazione  regionale
procede comunque alla nomina del commissario. 
  4. I commissari straordinari di cui al comma 2, oltre a  esercitare
tutti i poteri di gestione  degli  enti  cui  sono  preposti,  devono
predisporre tutti gli  atti  necessari  alla  definizione  del  nuovo
assetto del Servizio sanitario  regionale,  coordinando  le  relative
attivita' in relazione a quanto disposto all'art. 11. In funzione del
nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, dal 1°  gennaio  2019
il presidio ospedaliero di Udine costituisce  funzionalmente  hub  di
riferimento per le sedi ospedaliere di Latisana  e  di  Palmanova.  I
commissari di cui al comma  2,  lettere  b)  e  c),  in  particolare,
regolano con intesa quanto disposto all'art. 11, comma 4, lettera b),
e comma 6, lettera b),  assicurando  la  continuita'  dell'assistenza
attraverso il  mantenimento  delle  prestazioni  e  lo  sviluppo  dei
servizi resi nei presidi spoke. 
  5.  Il  commissario   straordinario   dell'Azienda   regionale   di
coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla  nomina,  definisce
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'ente  cui  e'   preposto
mediante l'adozione dell'atto aziendale  di  cui  all'art.  3,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992. 
  6. I commissari straordinari, entro il 31 dicembre 2019,  elaborano
per  la  parte  di  competenza  un  atto  di  organizzazione   e   di
funzionamento per i nuovi costituendi  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, affinche' entro sei mesi dalle nomine dei nuovi  direttori
generali questi ultimi adottino l'atto aziendale di cui  all'art.  3,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992. 
  7. Fino all'adozione  di  ogni  nuovo  atto  aziendale  continua  a
trovare applicazione l'atto aziendale esistente. 
  8.  I  commissari  straordinari  provvedono,  mediante   reciproche
intese, a definire i rapporti di debito e di  credito  inerenti  alle
spese di manutenzione, alla regolazione  dei  rapporti  giuridici  in
corso  alla  data  del  trasferimento  dei   beni   e   all'eventuale
assegnazione in uso di immobili, o parte di essi, a titolo oneroso  o
non oneroso. 
  9.  I  commissari  straordinari,  nell'esercizio   delle   relative
funzioni, sono coadiuvati, per ciascuna azienda cui sono  preposti  e
per  la  durata   del   commissariamento,   da   due   vicecommissari
straordinari cui  sono  attribuiti  rispettivamente  i  poteri  e  le
funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e da
un ulteriore vicecommissario  straordinario  cui  sono  attribuiti  i
poteri e le funzioni del  direttore  dei  servizi  sociosanitari  ove
previsto. Il  commissario  straordinario  dell'Azienda  regionale  di
coordinamento per la  salute  e'  coadiuvato  da  due  vicecommissari
straordinari, cui sono  attribuiti  rispettivamente  i  poteri  e  le
funzioni di direttore amministrativo e i  poteri  e  le  funzioni  di
coordinamento  per  l'attuazione  del  nuovo  assetto  del   Servizio
sanitario  regionale,  nonche',  in  relazione  a   quanto   disposto
dall'art. 8, comma 1, lettera a),  da  un  ulteriore  vicecommissario
straordinario  cui  sono  attribuiti  i  poteri  e  le  funzioni  del
direttore sanitario. I vicecommissari sono nominati  dal  commissario
che li individua tra soggetti  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992.  Ai
vicecommissari, ivi  compreso  il  vicecommissario  con  funzioni  di
coordinamento,  si  applica  la  disciplina  giuridica,  economica  e
previdenziale prevista per i direttori  amministrativo,  sanitario  o
sociosanitario degli enti del Servizio sanitario regionale. 
  10. Gli  organi  di  vertice  degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.