Art. 13 
 
              Trasferimento dei beni mobili e immobili 
 
  1. I commissari straordinari  di  cui  all'art.  12,  in  relazione
all'assetto di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale,  come
disposto dall'art. 11, previo parere  del  commissario  straordinario
dell'Azienda regionale  di  coordinamento  per  la  salute,  adottano
l'atto ricognitivo dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento e
lo trasmettono alla Direzione centrale salute,  politiche  sociali  e
disabilita'. 
  2. Il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili  e  immobili,
nonche' di  ogni  altro  rapporto  giuridico  attivo  e  passivo,  in
relazione all'assetto di cui all'art. 11, avviene a titolo gratuito. 
  3. Ai sensi dell' art. 5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992,  costituisce  titolo  per  la  trascrizione  nei   pubblici
registri mobiliari e immobiliari  il  decreto  del  Presidente  della
Regione, da adottarsi previa deliberazione  della  Giunta  regionale,
recante la presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1.