Art. 16 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1.  I  riferimenti  contenuti  nella  vigente  normativa   relativi
all'elenco  regionale  dei  direttori  generali  si  intendono  fatti
all'elenco nazionale dei soggetti idonei  alla  nomina  di  direttore
generale di cui al decreto legislativo n. 171/2016. 
  2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 8, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009,  n.
24 (legge finanziaria 2010); 
    b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'art.  14,  comma  1,
l'art. 32, l'art. 35, commi 1 e 2, e l' art. 36 della legge regionale
n. 17/2014; 
    c) dal 1°  gennaio  2019,  l'art.  7  della  legge  regionale  n.
17/2014; 
    d) dal 1° gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'art. 19,  commi
9 e 10, della legge regionale n. 17/2014; 
    e) dal 1° gennaio 2020, l'art. 5, fatta eccezione per il comma 1,
lettera e), e il comma 9, della legge regionale n. 17/2014. 
  3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013,  n.
6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole  «di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge regionale  16  ottobre  2014,  n.  17  (Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria),» sono soppresse. 
  4. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle  disposizioni
abrogate dal presente articolo devono intendersi come  richiami  alle
norme corrispondenti della presente legge.