Art. 16 Modifiche e abrogazioni 1. I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all'elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo n. 171/2016. 2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'art. 8, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010); b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'art. 14, comma 1, l'art. 32, l'art. 35, commi 1 e 2, e l' art. 36 della legge regionale n. 17/2014; c) dal 1° gennaio 2019, l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014; d) dal 1° gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'art. 19, commi 9 e 10, della legge regionale n. 17/2014; e) dal 1° gennaio 2020, l'art. 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della legge regionale n. 17/2014. 3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),» sono soppresse. 4. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.