Art. 23 
 
                    Norme transitorie in materia 
                 di Consiglio delle autonomie locali 
 
  1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'art.  2,  comma  2,
della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio
delle  autonomie  locali  del  Friuli-Venezia  Giulia,  modifiche   e
integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia  di  riordino
del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia
di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle
autonomie locali eletto sulla  base  degli  ambiti  territoriali  del
Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 17 della legge  regionale
n. 6/2006, nel testo vigente alla data di  entrata  in  vigore  della
legge regionale 31  luglio  2018,  n.  19  (Disposizioni  urgenti  in
materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche
alla legge regionale n. 12/2015).