Art. 23 Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali 1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale n. 12/2015).