Art. 24 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 7, 7-bis, 9, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 42,  56-ter,
59, 60, 61-bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della legge regionale n. 26/2014; 
    b) il comma 3 dell'art. 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e
38 della legge regionale  22  maggio  2015,  n.  12  (Disciplina  del
Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche
e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino
del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia
di autonomie locali); 
    c) il comma 9-ter dell'art. 14 e gli articoli 58, 59 e  63  della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La  disciplina  della  finanza
locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni
delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli  enti
locali); 
    d) i commi 60 e 61 dell'art. 10 della legge  regionale  6  agosto
2015,  n.  20  (Assestamento  del  bilancio  2015  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017); 
    e) il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015,
n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); 
    f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32, le lettere a), b)
e c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 36 della legge  regionale  11
marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province  in
materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica  e  venatoria,  di
ambiente, di caccia  e  pesca,  di  protezione  civile,  di  edilizia
scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di  modifica
di  altre  norme  in  materia  di  autonomie  locali  e  di  soggetti
aggregatori della domanda); 
    g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale 28 giugno
2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni  concernenti  gli  enti  locali
contenute nelle leggi  regionali 1/2006,  26/2014,  18/2007,  9/2009,
19/2013,  34/2015,  18/2015,  3/2016,  13/2015,  23/2007,  2/2016   e
27/2012); 
    h) gli articoli 23, 24, 28, 30 e  32  della  legge  regionale  n.
20/2016; 
    i) gli articoli 2 e 24 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
(Funzioni onorifiche  delle  soppresse  Province  e  altre  norme  in
materia di enti locali,  Centrale  unica  di  committenza  regionale,
personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,
trasporti e infrastrutture); 
    j) i commi 44 e 45 dell'art. 9 della  legge  regionale  4  agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019); 
    k) la lettera d) del comma 6 dell'art. 8 e i commi 2, 4, 8, 16  e
17 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n.  44  (Legge
collegata alla manovra di bilancio 2018-2020); 
    l) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28  giugno  2018,
n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali
intercomunali); 
    m) i commi 48 e 49 dell'art. 10 della legge  regionale  9  agosto
2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).