Art. 11 Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo 1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna. 2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue: a) una quota non inferiore al sessanta per cento e' ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota e' destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'art. 8; b) una quota non superiore al trenta per cento e' ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'art. 4; c) una quota non superiore al dieci per cento e' destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni. 3. I criteri per il riparto del fondo hanno come riferimento, per quanto riguarda la composizione delle unioni montane, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso. Le modifiche della composizione delle unioni hanno effetto dall'anno successivo. 4. La regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attivita' di controllo e monitoraggio sull'impiego delle risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2. 5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione del presente articolo e definisce: a) la proporzione tra superficie del territorio montano e popolazione residente dedotta dai dati dell'Istituto nazionale di statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a), tra le unioni montane esistenti al 1° gennaio di ciascun anno; b) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio; c) i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera b); d) i criteri e le modalita' per la determinazione dei contributi spettanti alle unioni montane ed altri soggetti o associazioni ai sensi del comma 2, lettera c); e) i termini e le modalita' per la rendicontazione da parte delle unioni montane delle risorse assegnate e per l'esercizio da parte della regione delle attivita' di controllo e monitoraggio.