Art. 11 
 
           Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo 
 
  1. Per l'attuazione della presente  legge  e'  istituito  un  fondo
regionale, denominato fondo regionale per la montagna. 
  2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1
sono attribuite come segue: 
    a) una quota non inferiore al sessanta per cento e' ripartita tra
le unioni montane in proporzione alla popolazione  residente  e  alla
superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo  della  suddetta
quota e' destinata al  finanziamento  di  progetti  presentati  dalle
unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di
cui all'art. 8; 
    b) una quota non superiore al trenta per cento e'  ripartita  tra
le unioni montane  quale  contributo  alla  spesa  per  il  personale
dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui  all'art.
4; 
    c) una quota non superiore al dieci per  cento  e'  destinata  al
finanziamento  di  interventi  funzionali  allo  sviluppo   ed   alla
promozione della montagna, attuati dalle unioni montane  o  da  altri
soggetti e associazioni. 
  3. I criteri per il riparto del fondo hanno come  riferimento,  per
quanto riguarda la composizione delle unioni montane,  la  situazione
dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in  corso.  Le
modifiche della composizione delle  unioni  hanno  effetto  dall'anno
successivo. 
  4. La regione, nel rispetto del principio di leale  collaborazione,
esercita attivita' di controllo  e  monitoraggio  sull'impiego  delle
risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2. 
  5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge, sentita la competente  commissione  consiliare,
approva  il  regolamento  di  attuazione  del  presente  articolo   e
definisce: 
    a)  la  proporzione  tra  superficie  del  territorio  montano  e
popolazione residente dedotta dai  dati  dell'Istituto  nazionale  di
statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il
riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a),  tra  le  unioni
montane esistenti al 1° gennaio di ciascun anno; 
    b)  eventuali  criteri  premianti  con  riferimento  alle   fasce
altimetriche e alle situazioni di svantaggio; 
    c) i criteri per il riparto delle risorse  di  cui  al  comma  2,
lettera b); 
    d) i criteri e le modalita' per la determinazione dei  contributi
spettanti alle unioni montane ed altri  soggetti  o  associazioni  ai
sensi del comma 2, lettera c); 
    e) i termini e le modalita' per la rendicontazione da parte delle
unioni montane delle risorse assegnate e  per  l'esercizio  da  parte
della regione delle attivita' di controllo e monitoraggio.