Art. 12 
 
               Individuazione delle localita' abitate 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge  n.  97/1994,
la giunta regionale provvede con deliberazione  all'individuazione  e
all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno  di  mille
abitanti  e  delle  localita'  abitate  aventi  meno  di  cinquecento
abitanti ricomprese negli altri comuni montani.