Art. 12 Individuazione delle localita' abitate 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 97/1994, la giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione e all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle localita' abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani.