Art. 13 
 
                Compendio unico agricolo di montagna 
 
  1. Ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  5-bis  della  legge  n.
97/1994, il compendio unico e'  costituito  dai  terreni  agricoli  e
dalle  relative  pertinenze,  compresi  i   fabbricati,   anche   non
confinanti tra loro, purche' destinati in modo unitario all'esercizio
dell'impresa  agricola,  siti  nei  territori  dei  comuni   montani,
acquisiti  a  qualunque  titolo,  anche  con  atti   successivi,   da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a  titolo  principale,  i
quali si impegnano: 
    a) a coltivare o a condurre i  terreni  costituiti  in  compendio
unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto; 
    b) a non frazionare il compendio, al di sotto  dei  limiti  della
superficie minima  indivisibile  per  un  periodo  di  quindici  anni
dall'acquisto.