Art. 13 Compendio unico agricolo di montagna 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge n. 97/1994, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche' destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano: a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto; b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.