Art. 14 Superficie minima indivisibile 1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge n. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e' consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 13. 2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attivita' agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile e' determinata nella misura definita con provvedimento della giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.