Art. 14 
 
                   Superficie minima indivisibile 
 
  1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1
e 6, della legge n.  97/1994,  rappresenta  l'estensione  di  terreno
necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di  una  conveniente
coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria.
Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non  e'
consentito   procedere,   per   quindici   anni   dall'acquisto,   al
frazionamento dei terreni costituiti  in  compendio  unico  ai  sensi
dell'art. 13. 
  2. Al fine di garantire le condizioni  idonee  all'esercizio  delle
attivita' agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo
ed alla situazione demografica locale, l'estensione della  superficie
minima  indivisibile  e'  determinata  nella  misura   definita   con
provvedimento della giunta regionale sulla base  delle  tipologie  di
coltivazione  con  parere  vincolante  della  commissione  consiliare
competente.