Art. 8 
 
           Programma annuale di attuazione per la montagna 
 
  1. Il programma annuale di attuazione per la montagna e'  approvato
dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
a seguito dell'approvazione da  parte  del  consiglio  regionale  del
bilancio regionale che individua le  risorse  economiche  disponibili
per l'anno di riferimento. 
  2.  Il  programma  annuale,  tenuto  conto  dei  vigenti  atti   di
pianificazione  strategica  e   territoriale   metropolitana   e   di
pianificazione territoriale provinciale, nonche' delle azioni  e  dei
progetti  di  interesse  della  Citta'   metropolitana   di   Torino,
concordati ai sensi dell'art. 4  della  legge  regionale  29  ottobre
2015, n. 23 (Riordino delle funzioni  amministrative  conferite  alle
province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»), individua, in coerenza  con  le  finalita'  della  presente
legge: 
    a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i  punti
di forza del territorio montano; 
    b) le azioni per la promozione, valorizzazione  e  qualificazione
delle risorse della montagna; 
    c) le iniziative per lo sviluppo  dei  prodotti  tipici  e  della
gamma di offerte dei territori montani; 
    d) le disponibilita' complessive di spesa  per  l'attuazione  del
piano e i criteri di assegnazione delle risorse; 
    e) il monitoraggio delle attivita' svolte e la valutazione  della
loro efficacia; 
    f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di
servizi pubblici nei territori montani. 
  3. Il programma annuale individua altresi' le linee  di  azione,  i
riferimenti programmatici e gli ambiti di operativita' a  cui  devono
fare riferimento gli enti locali. 
  4. Le unioni  montane,  sulla  base  delle  proprie  programmazioni
pluriennali e in conformita' alla programmazione regionale di cui  al
comma 1, trasmettono alla regione entro il 30 giugno di ciascun anno,
le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale
per la partecipazione economica regionale.