Art. 9 
 
                Osservatorio regionale sulla montagna 
 
  1. La regione promuove un'attivita'  permanente  di  analisi  e  di
studio delle problematiche del territorio montano piemontese e  delle
aree marginali. 
  2. A tal fine, la giunta  regionale  provvede  all'acquisizione  di
tutti gli elementi informativi  necessari  per  la  conoscenza  delle
caratteristiche  socio-economiche,  ambientali  e  territoriali   del
territorio montano e di aree considerate  marginali,  nonche'  quelli
relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati
alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo  dell'economia
e dell' occupazione. 
  3. Per la realizzazione delle attivita'  di  cui  al  comma  2,  e'
istituito  l'osservatorio  regionale  sulla   montagna,   presso   la
Direzione regionale competente, con provvedimento di giunta regionale
da adottarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. La partecipazione alle attivita'  dell'osservatorio  di  cui  al
comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
  5. L'osservatorio di cui al presente articolo annualmente  presenta
al consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.