Art. 9 Osservatorio regionale sulla montagna 1. La regione promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali. 2. A tal fine, la giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e di aree considerate marginali, nonche' quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell' occupazione. 3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 2, e' istituito l'osservatorio regionale sulla montagna, presso la Direzione regionale competente, con provvedimento di giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La partecipazione alle attivita' dell'osservatorio di cui al comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 5. L'osservatorio di cui al presente articolo annualmente presenta al consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.