Art. 17 
 
                        Conferenze di servizi 
 
  1.  La  conferenza  di  servizi  istruttoria  puo'  essere  indetta
dall'amministrazione  procedente,  anche  su   richiesta   di   altra
amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato,
quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
ovvero in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
medesime attivita' o risultati. Tale  conferenza  si  svolge  con  le
modalita' previste dall'art. 18 o  con  modalita'  diverse,  definite
dall'amministrazione procedente. 
  2.  La  conferenza  di  servizi   decisoria   e'   sempre   indetta
dall'amministrazione procedente quando la  conclusione  positiva  del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a  distinti
atti di  assenso,  comunque  denominati,  di  competenza  di  diverse
amministrazioni pubbliche, la conferenza dei  servizi  e'  convocata,
anche su richiesta dell'interessato,  da  una  delle  amministrazioni
competenti. 
  3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
produttivi  di  beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,   su
motivata richiesta  dell'interessato,  corredata  di  uno  studio  di
fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare  finalizzata  ad
indicare al richiedente, prima della presentazione di una  istanza  o
di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla  loro
presentazione, i necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,
autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  indice  entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta  stessa.  La
conferenza preliminare si svolge secondo  le  disposizioni  dell'art.
18, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni
coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni  sulla  base  della
documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il
quale le amministrazioni devono rendere  le  proprie  determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro  cinque  giorni,  al
richiedente.  Ove  si   sia   svolta   la   conferenza   preliminare,
l'amministrazione  procedente,  ricevuta  l'istanza  o  il   progetto
definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 18, comma 7,  e  19  ed,  in  sede  di
conferenza  simultanea,  le  determinazioni  espresse  in   sede   di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di  servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i
nulla osta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti  dalla
normativa vigente. 
  4. Qualora un progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati,  necessari
alla  realizzazione  del   medesimo   progetto,   vengono   acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25,  comma  3
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni ed integrazioni, convocata  in  modalita'  sincrona  ai
sensi dell'art. 19. La conferenza e' indetta non oltre  dieci  giorni
dall'esito della verifica documentale, di cui all'art.  23,  comma  4
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e si conclude  entro  il  termine  di  conclusione  del
procedimento, di cui  all'art.  25,  comma  1  del  medesimo  decreto
legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi,  l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia  ambientale  puo'
far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o da
enti  pubblici  dotati  di   qualificazione   e   capacita'   tecnica
equipollenti, ovvero da istituti  universitari,  tutte  le  attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite.