Art. 18 
 
                       Conferenza semplificata 
 
  1. La conferenza decisoria di cui all'art. 17, comma 2,  si  svolge
in forma semplificata ed in modalita' asincrona, salvo i casi di  cui
ai commi 6 e 7.  Le  comunicazioni  avvengono  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente,  entro
cinque  giorni  dall'inizio  del   procedimento   d'ufficio   o   dal
ricevimento della domanda se il  procedimento  e'  ad  iniziativa  di
parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica  alle  altre
amministrazioni interessate: 
    a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la
relativa  documentazione  ovvero   le   credenziali   per   l'accesso
telematico alle informazioni ed ai  documenti  utili  ai  fini  dello
svolgimento dell'istruttoria; 
    b) il termine  perentorio,  comunque  non  superiore  a  quindici
giorni,  entro  il  quale  le   amministrazioni   coinvolte   possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi  a  fatti,
stati  o  qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  La  richiesta  non  determina  la
sospensione ne' l'interruzione del termine di cui alla lettera c); 
    c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei
cittadini, ove disposizioni  di  legge  od  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto  termine  e'
fissato in novanta giorni; 
    d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di  cui
all'art. 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di cui alla lettera c), fermo restando  l'obbligo  di  rispettare  il
termine finale di conclusione del procedimento. 
  3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2,  lettera  b),  le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla  decisione  oggetto  della  conferenza.   Tali   determinazioni,
congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o
dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche  necessarie  ai
fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o   condizioni   eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del  superamento  del  dissenso  sono
espresse in modo chiaro ed analitico e specificano se  sono  relative
ad un vincolo  normativo  ovvero  discrezionalmente  apposte  per  la
migliore tutela dell'interesse pubblico. 
  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata
comunicazione  della  determinazione  entro  il  termine,  ovvero  la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti  dal
comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.  Restano  ferme  le
responsabilita'  dell'amministrazione  nonche'  quelle  dei   singoli
dipendenti nei confronti dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
ancorche' implicito. 
  5.  Scaduto  il  termine  di  cui   al   comma   2,   lettera   c),
l'amministrazione  procedente  adotta,  entro   cinque   giorni,   la
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con
gli  effetti  di   cui   all'art.   20,   qualora   abbia   acquisito
esclusivamente atti di assenso  non  condizionato,  anche  implicito,
ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre  amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente  indicate
dalle amministrazioni ai fini  dell'assenso  o  del  superamento  del
dissenso  possano  essere  accolte  senza  necessita'  di   apportare
modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della   conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che  non  ritenga
superabili, l'amministrazione procedente adotta,  entro  il  medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa  della  conferenza
che produce l'effetto del rigetto della domanda. 
  6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione  procedente,
ai fini dell'esame contestuale  degli  interessi  coinvolti,  svolge,
nella data fissata ai sensi del comma  2,  lettera  d),  la  riunione
della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'art. 19. 
  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione  da  assumere,   l'amministrazione   procedente   puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea ed  in  modalita'
sincrona, ai sensi dell'art. 19. In tal  caso  indice  la  conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni  di  cui  alle
lettere a) e b)  del  comma  2  e  convocando  la  riunione  entro  i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente  puo',
altresi', procedere in forma simultanea ed in modalita'  sincrona  su
richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del   privato
interessato. In tal caso, la riunione ha luogo nella data previamente
comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.