Art. 20 
 
                Decisione della conferenza di servizi 
 
  1. La determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza,
adottata  dall'amministrazione  procedente  all'esito  della  stessa,
sostituisce ad ogni effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni
o servizi pubblici interessati. 
  2.  Le  amministrazioni  i   cui   atti   sono   sostituiti   dalla
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione  procedente  ad
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli  articoli
21-quinquies e  21-nonies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,    purche'    abbiano
partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al  comma
3 dell'art. 19, alla conferenza di servizi o si  siano  espresse  nei
termini. 
  3. In caso di approvazione unanime, la  determinazione  di  cui  al
comma 1 e' immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'
sospesa ove  siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'art. 21 e per il periodo utile all'esperimento  dei  rimedi  ivi
previsti.