Art. 21 
 
             Rimedi per le amministrazioni dissenzienti 
 
  1. Se il motivato dissenso di cui all'art. 18, comma 3, e' espresso
da  un'amministrazione  regionale  o  locale  preposta  alla   tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico,  della   salute   o   dell'incolumita'   pubblica,
quest'ultima  ha  facolta'  di  proporre  opposizione   alla   giunta
regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza. 
  2. La giunta regionale indice,  per  una  data  non  posteriore  al
quindicesimo giorno successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una
riunione  con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione   i   partecipanti
formulano  proposte,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca  la  determinazione  motivata  della  conferenza  con   i
medesimi effetti. 
  3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta
un'intesa  tra  le  amministrazioni  partecipanti,  l'amministrazione
procedente adotta una nuova determinazione  motivata  di  conclusione
della  conferenza.  Qualora  all'esito  della  suddetta  riunione,  e
comunque non oltre quindici giorni dallo  svolgimento  della  stessa,
l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  alla  giunta
regionale. La questione e' posta, di  norma,  all'ordine  del  giorno
della prima riunione della giunta regionale successiva alla  scadenza
del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la giunta regionale non
accolga l'opposizione,  la  determinazione  motivata  di  conclusione
della conferenza  acquisisce  definitivamente  efficacia.  La  giunta
regionale ha facolta' di accogliere parzialmente l'opposizione, anche
in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2.  Tale
deliberazione sostituisce  la  determinazione  di  conclusione  della
conferenza.