Art. 21 Rimedi per le amministrazioni dissenzienti 1. Se il motivato dissenso di cui all'art. 18, comma 3, e' espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumita' pubblica, quest'ultima ha facolta' di proporre opposizione alla giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 2. La giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti. 3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa alla giunta regionale. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione della giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La giunta regionale ha facolta' di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.