Art. 22 Accordi fra pubbliche amministrazioni 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2 e 3. 3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come recepito dall'art. 24, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.