Art. 22 
 
                Accordi fra pubbliche amministrazioni 
 
  1. Anche al di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'art.  17,  le
pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi  per
disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attivita'   di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'art. 14, commi 2 e 3. 
  3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione
europea e quanto previsto dall'art.  5  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed  integrazioni,  come
recepito dall'art. 24, comma 1 della legge regionale 17 maggio  2016,
n. 8.