Art. 23 
 
                        Attivita' consultiva 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  relative  agli  organi  consultivi
dello Stato dei quali  l'amministrazione  regionale  puo'  avvalersi,
quando l'amministrazione procedente debba  obbligatoriamente  sentire
un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro
il termine  previsto  dalle  disposizioni  normative  vigenti  o,  in
mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione
della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l'organo
consultivo    e'    tenuto    a    dare    immediata    comunicazione
all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il  parere
sara' reso, che  comunque  non  puo'  superare  i  venti  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.  In  caso
di decorrenza del termine senza che sia stato  comunicato  il  parere
facoltativo o senza che l'organo adito abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede  indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di  omessa  richiesta  del
parere, il responsabile del procedimento non puo' essere  chiamato  a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata  espressione
dei pareri di cui al presente comma. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie, i termini di cui al comma 1  possono  essere  interrotti
per una sola volta ed il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi  istruttori  da
parte delle amministrazioni interessate. 
  5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 
  6. Gli organi consultivi della regione predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel  presente  articolo
comporta   l'obbligo   per   l'organo   consultivo   di   trasmettere
all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni
dello stesso. 
  8. La mancata comunicazione, entro i termini  di  cui  al  presente
articolo,  del  parere  richiesto  da  parte  dell'organo  consultivo
costituisce   elemento   di   valutazione    della    responsabilita'
dirigenziale ed assume,  altresi',  rilevanza  agli  effetti  di  cui
all'art. 2, comma 8. 
  9. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  215  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni
ed integrazioni.