Art. 23 Attivita' consultiva 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale puo' avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l'organo consultivo e' tenuto a dare immediata comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi della regione predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni dello stesso. 8. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale ed assume, altresi', rilevanza agli effetti di cui all'art. 2, comma 8. 9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 215 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.