Art. 24 Valutazioni tecniche 1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all'art. 22, ad istituti universitari. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.