Art. 24 
 
                        Valutazioni tecniche 
 
  1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda  necessaria,
per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di
speciali organi ed enti e tali organi ed enti non  provvedano  o  non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini previsti dalle disposizioni  normative  o,  in
mancanza,  entro  quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   delle
richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica  o
ad enti pubblici che  siano  dotati  di  qualificazione  e  capacita'
tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all'art.
22, ad istituti universitari. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano,  altresi',
qualora    l'organo    od    ente    adito    abbia     rappresentato
all'amministrazione  procedente,  per  una   sola   volta,   esigenze
istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state  fornite  entro
quarantacinque giorni dalla ricezione delle  notizie,  documentazioni
ed elementi richiesti. 
  3. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  per  le
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.