Art. 25 
 
                         Autocertificazione 
 
  1. Le amministrazioni adottano le  misure  organizzative  idonee  a
garantire   l'applicazione   delle   disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle  leggi  vigenti.
Delle misure adottate le  amministrazioni  danno  comunicazione  alla
commissione di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono  in  possesso  dell'amministrazione  procedente
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.