Art. 26 
 
       Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni 
 
  1.  Dell'avvenuta  presentazione   di   istanze,   segnalazioni   o
comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via  telematica,
una ricevuta,  che  attesta  l'avvenuta  presentazione  dell'istanza,
della segnalazione e della comunicazione ed indica i termini entro  i
quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere  ovvero
entro  i  quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di
cui  all'art.  10  essa  costituisce  comunicazione  di   avvio   del
procedimento  ai  sensi  dell'art.  9.  La  data  di  protocollazione
dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo'  comunque  essere
diversa  da  quella   di   effettiva   presentazione.   Le   istanze,
segnalazioni o comunicazioni  producono  effetti  anche  in  caso  di
mancato rilascio della ricevuta, ferma  restando  la  responsabilita'
del soggetto competente. 
  2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate  ad
un ufficio diverso da  quello  competente,  i  termini  di  cui  agli
articoli 27, comma 7,  e  29,  comma  1,  decorrono  dal  ricevimento
dell'istanza, segnalazione  o  comunicazione  da  parte  dell'ufficio
competente.