Art. 26 Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione ed indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'art. 10 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente. 2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 27, comma 7, e 29, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente.