Art. 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli Assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali e' necessario un provvedimento espresso nonche' quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva. 3. Le attivita' non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attivita' di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonche' dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. 4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche piu' sedi di tale sportello purche' al solo scopo di garantire la pluralita' di accesso sul territorio. 5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalita' telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente. 6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonche' la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare. 7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. 8. La sospensione dell'attivita' e' sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. 9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4. 10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.