Art. 27 
 
         Segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA 
 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale,  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e  per  la  funzione
pubblica, di concerto con gli Assessori  regionali  competenti,  sono
individuati i procedimenti oggetto  di  segnalazione,  quelli  per  i
quali e' necessario un provvedimento espresso nonche'  quelli  per  i
quali e' sufficiente una comunicazione preventiva. 
  3. Le attivita' non espressamente individuate  dalla  legge  e  non
oggetto di specifica disciplina da parte della normativa  dell'Unione
europea,  statale  e  regionale  non  sono  soggette   a   disciplina
procedimentale, ad esclusione dei  casi  in  cui  sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attivita'  di  competenza
dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli
atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,  nonche'  dei
casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone  sismiche  e
di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. 
  4.   Nell'ambito    della    propria    organizzazione,    ciascuna
amministrazione individua lo sportello unico al quale  presentare  le
segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite  anche  piu'
sedi di  tale  sportello  purche'  al  solo  scopo  di  garantire  la
pluralita' di accesso sul territorio. 
  5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, puo'
essere  presentata  mediante  posta  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento  ovvero  con  modalita'  telematica.  In  tal  caso,   la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione competente. 
  6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito  istituzionale  i
moduli unificati  e  standardizzati  che  definiscono,  per  ciascuna
tipologia di procedimento,  i  contenuti  tipici  delle  segnalazioni
nonche' la documentazione da allegare,  indicando  le  norme  che  ne
prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle  informazioni
e dei  documenti  necessari,  ovvero  la  richiesta  di  integrazioni
documentali non corrispondenti  alle  informazioni  ed  ai  documenti
pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare. 
  7. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione,  adotta  motivati
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
rimozione degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.  Qualora  sia
possibile conformare l'attivita' intrapresa ed i  suoi  effetti  alla
normativa vigente, l'amministrazione competente, con  atto  motivato,
invita  l'interessato  a  provvedere,   disponendo   la   sospensione
dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con  la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione
di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso
il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. 
  8. La  sospensione  dell'attivita'  e'  sempre  disposta  con  atto
motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo  per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,  paesaggio,
beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. 
  9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
il termine per la convocazione della conferenza dei  servizi  di  cui
all'art. 17 decorre dalla data di  presentazione  della  segnalazione
allo sportello di cui al comma 4. 
  10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di  cui  al
comma  7,  primo  periodo,  l'amministrazione  competente  assume  le
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e  21-nonies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni.