Art. 28 
 
              Concentrazione dei regimi amministrativi 
 
  1.  Qualora  per  lo  svolgimento  di   un'attivita'   soggetta   a
segnalazione  ai  sensi   dell'art.   27   siano   necessarie   altre
segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche,
l'interessato  presenta  un'unica  segnalazione   all'amministrazione
competente.  L'attivita'  puo'  essere   iniziata   dalla   data   di
presentazione della segnalazione. 
  2. L'amministrazione che riceve la segnalazione la  trasmette  alle
altre amministrazioni interessate al fine di consentire,  per  quanto
di loro competenza, il controllo sulla sussistenza  dei  requisiti  e
dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art.
27, commi 7 e 10, di eventuali proposte motivate per  l'adozione  dei
provvedimenti ivi previsti. 
  3. In caso di accertata carenza di tali  requisiti  o  presupposti,
ove sia possibile conformare l'attivita' intrapresa ed i suoi effetti
alla  normativa  vigente,  l'amministrazione  che  ha   ricevuto   la
segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione  di  un
termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. 
  4. La sospensione dell'attivita' e' disposta con atto motivato, con
riferimento  esclusivamente  alla  presenza   di   attestazioni   non
veritiere o di pericolo per  la  tutela  dell'interesse  pubblico  in
materia di ambiente, paesaggio,  beni  culturali,  salute,  sicurezza
pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese
nella segnalazione sono,  altresi',  trasmesse  alle  amministrazioni
interessate. 
  5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o di pareri
di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche
preventive, il  termine  per  la  convocazione  della  conferenza  di
servizi di cui all'art. 17, decorre dalla data di presentazione della
segnalazione allo sportello di cui all'art. 27, comma 4. In  caso  di
presentazione  della  segnalazione  mediante  posta  raccomandata   o
modalita' telematica, il termine decorre dal momento della  ricezione
da parte dell'amministrazione competente.