Art. 29 Silenzio-assenso 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli Assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non e' necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 4 e 6. 3. L'istanza puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalita' telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente. 4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l'accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6. 5. L'amministrazione competente puo' indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.