Art. 29 
 
                          Silenzio-assenso 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'art.  26,  nei  procedimenti  ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'art. 2, commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e  per  la  funzione
pubblica, di concerto con gli Assessori  regionali  competenti,  sono
individuati  i  procedimenti  per  i  quali  non  e'  necessario   un
provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non  si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la  tutela
dal rischio idrogeologico, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
casi in cui la normativa dell'Unione  europea  impone  l'adozione  di
provvedimenti amministrativi  espressi,  ai  casi  in  cui  la  legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 4 e 6. 
  3. L'istanza puo' essere presentata mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con modalita' telematica. In  tal  caso,
il termine di conclusione del procedimento decorre al  momento  della
ricezione da parte dell'amministrazione competente. 
  4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e  13,  la
presentazione di istanze incomplete  impedisce  l'accoglimento  della
domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6. 
  5. L'amministrazione competente puo' indire, entro quindici  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti,  anche  tenendo  conto
delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  6. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli  articoli
21-quinquies e  21-nonies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni.