Art. 30 
 
Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni
  pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. 
 
  1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,  concerti
o nulla osta comunque denominati di amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici per  l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni od i gestori competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine
e' sospeso, per non oltre trenta giorni, qualora l'amministrazione od
il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate  e
formulate  in  modo  puntuale  nel  termine  stesso.  In  tal   caso,
l'assenso, il concerto od il nulla osta e'  reso  nei  trenta  giorni
successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di
provvedimento; non sono ammesse ulteriori sospensioni di termini. 
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto od il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni
coinvolte nei procedimenti di cui al comma  1,  la  giunta  regionale
decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, dei beni culturali e  della  salute  dei  cittadini,  per
l'adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi di competenza
di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine entro il quale
le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto
o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.