Art. 15 Disposizioni in materia di promozione degli investimenti e misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive. Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 1. All'art. 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «la Regione promuove», sono inserite le seguenti: «, potendosi a tal fine avvalere del supporto della societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.),»; b) la lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «e) la sostenibilita' energetico-ambientale;»; c) al comma 4, dopo le parole: «all'acquisizione di manifestazioni di interesse» sono inserite le seguenti: «, da valutare anche mediante il supporto di FINAOSTA S.p.A.,»; d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i casi di decadenza, i tempi e le modalita' del controllo e le sanzioni applicabili nei casi di cui all'art. 6, ivi inclusi i tempi e le modalita' per la restituzione del beneficio fruito.»; e) il comma 6 e' abrogato. 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'entita', le caratteristiche e i tempi di realizzazione degli investimenti e degli investimenti dei proponenti, nonche' dei contributi della Regione;»; b) le lettere b) e c) sono soppresse; c) alla lettera d), le parole: «e delle altre pubbliche amministrazioni» sono soppresse. 3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2016, le parole: «, dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «e dalla Regione». 4. L'art. 6 della legge regionale n. 8/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive). - 1. Alle delocalizzazioni produttive si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. 2. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 87/2018, nonche' per la restituzione dei benefici finiti ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 87/2018, in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici. 3. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di promozione degli investimenti e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018. L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.». 5. Per i contributi in conto capitale gia' concessi alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/2016, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2016, come modificato dal comma 1, e' determinato in annui euro 80.000 a decorrere dall'anno 2019. Il predetto onere fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nella Missione 14 - Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato).