Art. 15 Risorse economiche 1. Il consorzio provvede alle proprie spese con: a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati; b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio; c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unita' locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici; e) ogni altro provento comunque derivante dall'attivita' consortile. 2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto. 3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.