Art. 15 
 
                         Risorse economiche 
 
  1. Il consorzio provvede alle proprie spese con: 
    a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati; 
    b) i corrispettivi  a  carico  degli  enti  pubblici  e  soggetti
privati  per  la  realizzazione  di  infrastrutture,  di   opere   di
urbanizzazione, per la vendita e la  concessione  di  aree  e  per  i
servizi resi dal consorzio; 
    c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale  o
con un'unita' locale nel territorio di competenza del consorzio per i
servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli  impianti
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.
244 (Misure dirette ad accelerare il completamento  degli  interventi
pubblici  e  la  realizzazione  dei  nuovi  interventi   nelle   aree
depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8  agosto  1995,
n. 341; 
    d) le entrate derivanti  da  convenzioni  sottoscritte  con  enti
pubblici; 
    e)  ogni  altro  provento   comunque   derivante   dall'attivita'
consortile. 
  2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1,  lettera
a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che  determina,  con
riferimento al triennio, le quote a carico dei  soggetti  consorziati
in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto. 
  3. I contributi sono  riscossi  con  la  procedura  e  i  privilegi
previsti per la riscossione delle  entrate  patrimoniali  degli  enti
pubblici.