Art. 17 Vigilanza e controllo 1. La giunta regionale esercita il controllo sui piu' importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio. 2. Il consorzio e' sottoposto alla vigilanza della regione, che la esercita secondo le modalita' previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonche' delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della giunta regionale. 3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalita' dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita'. 4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la giunta regionale puo': a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari; b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento. 5. Il Presidente della giunta regionale, su proposta della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi: a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalita' del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario; b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalita' istituzionali; c) accertata impossibilita' di funzionamento degli organi di cui all'art. 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi; d) persistenti e gravi irregolarita' nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima; e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.