Art. 17 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. La giunta regionale esercita il controllo  sui  piu'  importanti
atti di gestione del consorzio  e  in  particolare  sul  bilancio  di
esercizio. 
  2. Il consorzio e' sottoposto alla vigilanza della regione, che  la
esercita secondo le modalita' previste dalla presente  legge  per  il
tramite del revisore contabile, nonche'  delle  competenti  strutture
regionali individuate con deliberazione della giunta regionale. 
  3.  Allo  scopo  di  consentire  l'esercizio  della   funzione   di
vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al  comma  1,
nei tempi e  con  le  modalita'  dalle  stesse  stabilite,  tutte  le
informazioni  necessarie  per  la  valutazione  della   corretta   ed
economica gestione  delle  risorse,  dell'imparzialita'  e  del  buon
andamento dell'attivita'. 
  4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la giunta  regionale
puo': 
    a)  chiedere  al  revisore  contabile  informazioni  o   disporre
ispezioni a mezzo di propri funzionari; 
    b)  provvedere,  previa  diffida  agli  organi  del  consorzio  e
mediante la nomina di commissari  ad  acta,  al  compimento  di  atti
obbligatori per legge, quando  il  consorzio  ne  ometta,  rifiuti  o
ritardi l'adempimento. 
  5. Il Presidente della giunta regionale, su proposta  della  giunta
regionale, decreta lo scioglimento degli  organi  del  consorzio,  ad
eccezione del revisore  contabile,  provvedendo  alla  nomina  di  un
commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi: 
    a)  accertate  violazioni   di   legge   che   pregiudichino   la
funzionalita'  del  consorzio   o   il   suo   equilibrio   economico
finanziario; 
    b)  persistenti  inadempienze  relative  ad  atti  dovuti  oppure
mancato perseguimento delle finalita' istituzionali; 
    c) accertata impossibilita' di funzionamento degli organi di  cui
all'art. 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi; 
    d) persistenti  e  gravi  irregolarita'  nella  gestione,  oppure
risultati particolarmente negativi della gestione medesima; 
    e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla
regione, oppure  mancata  approvazione  del  bilancio  di  esercizio,
oppure gravi  violazioni  nella  gestione  economico-finanziaria  che
comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.