Art. 10 
 
                 Attivita' di vendita in sede fissa 
 
  1. Negli esercizi di commercio al  dettaglio  e/o  all'ingrosso  in
sede fissa l'attivita' di vendita e' esercitata  nel  rispetto  della
presente legge e delle norme vigenti in  materia  igienico-sanitaria,
edilizia, urbanistica, di  sicurezza  e  di  destinazione  d'uso  dei
locali. 
  2. L'attivita' di vendita di prodotti  alimentari  e'  soggetta  al
rispetto delle disposizioni  igienico-sanitarie  e  di  conservazione
degli alimenti previste in materia e, in particolare,  di  quelle  di
cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale. 
  3. La vendita di bevande alcoliche puo' essere limitata  o  vietata
dal  comune  qualora  sussista  un  comprovato   interesse   pubblico
prevalente.