Art. 10 Attivita' di vendita in sede fissa 1. Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso in sede fissa l'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto della presente legge e delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 2. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di conservazione degli alimenti previste in materia e, in particolare, di quelle di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 3. La vendita di bevande alcoliche puo' essere limitata o vietata dal comune qualora sussista un comprovato interesse pubblico prevalente.