Art. 12 Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti 1. Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti: a) veicoli, incluse macchine edili; b) macchinari e prodotti per l'agricoltura; c) materiali edili; d) macchine utensili; e) combustibili; f) mobili; g) bevande in confezioni formato all'ingrosso. 2. Vengono considerati prodotti assimilati alle merci ingombranti di cui al comma 1 le armi e gli esplosivi. 3. Ai fini della determinazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, e' calcolata nella misura dei due decimi della superficie di vendita di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche agli accessori relativi alle merci ingombranti di cui ai commi 1 e 2.