Art. 12 
 
 Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti 
 
  1. Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti: 
    a) veicoli, incluse macchine edili; 
    b) macchinari e prodotti per l'agricoltura; 
    c) materiali edili; 
    d) macchine utensili; 
    e) combustibili; 
    f) mobili; 
    g) bevande in confezioni formato all'ingrosso. 
  2. Vengono considerati prodotti assimilati alle  merci  ingombranti
di cui al comma 1 le armi e gli esplosivi. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione  del  regime  abilitativo   cui
sottoporre l'esercizio,  la  superficie  di  vendita  degli  esercizi
specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui ai commi  1
e 2, e' calcolata nella misura dei due  decimi  della  superficie  di
vendita di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 
  4. La deroga di cui al comma 3  si  applica  anche  agli  accessori
relativi alle merci ingombranti di cui ai commi 1 e 2.