Art. 13 
 
          Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 
 
  1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di vendita entro i limiti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera d), la modifica di settore merceologico nonche' la  riduzione
della  superficie  di  un  esercizio  di  vicinato  sono  soggetti  a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)   ai   sensi
dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,  e
successive  modifiche,  da  inoltrare  al   comune   competente   per
territorio. 
  2. La sospensione e la cessazione dell'attivita' di un esercizio di
vicinato  sono  soggette  a  comunicazione  da  inoltrare  al  comune
competente per territorio. 
  3. In caso di  avvio  dell'attivita'  non  contestuale  all'inoltro
della SCIA, i controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti
e dei presupposti di legge,  effettuati  ai  sensi  dell'art.  21-bis
della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche,  avvengono   entro   il   termine   di   sessanta   giorni
dall'effettivo avvio dell'attivita'. 
  4. Nel caso di cui al comma 3 la persona che  inoltra  la  SCIA  e'
tenuta a presentare, in via preliminare,  al  comune  competente  per
territorio,   comunicazione   della   data   di    effettivo    avvio
dell'attivita'. 
  5. Trascorso un anno dall'inoltro della SCIA senza che  l'attivita'
dell'esercizio di vicinato sia  stata  avviata,  la  segnalazione  e'
considerata priva di efficacia e  deve  essere  ripetuta  al  momento
dell'effettivo avvio dell'attivita'. 
  6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla  vendita  di  prodotti
alimentari e' consentito il consumo immediato dei  medesimi  prodotti
utilizzando la superficie di vendita e gli arredi  dell'azienda,  con
esclusione  del  servizio  assistito  di   somministrazione   e   con
l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 
  7. Ai fini di  cui  al  comma  6,  per  superficie  di  vendita  si
intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui  al  comma
1.