Art. 14 Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita 1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l'ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la modifica di settore merceologico nonche' la riduzione della relativa superficie di vendita sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), da inoltrare al comune competente per territorio. 2. Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l'apertura, il trasferimento di sede nonche' l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 3. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 e' soggetta - a superficie di vendita complessiva invariata - al semplice inoltro della SCIA al comune competente per territorio, sempre che l'esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2. 4. La sospensione e la cessazione delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio. 5. L'autorizzazione commerciale e' rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile. 6. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'inoltro della SCIA. Il comune ha facolta' di prorogare tale termine in caso di comprovata necessita' e su motivata richiesta dell'interessato/dell'interessata da presentarsi entro il predetto termine. 7. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizzazione eventualmente rilasciata. 8. In caso di avvio dell'attivita' non contestuale all'inoltro della SCIA, i controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo avvio dell'attivita'. 9. Nel caso di cui al comma 8 la persona che inoltra la SCIA e' tenuta a presentare, in via preliminare, al comune competente per territorio, comunicazione della data di effettivo avvio dell'attivita'. 10. In caso di sospensione dell'attivita' della media struttura di vendita per un periodo superiore a un anno continuativo, salvo proroga ai sensi del comma 6, il comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizzazione eventualmente rilasciata. 11. Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l'autorizzazione di una media struttura di vendita decade e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.