Art. 14 
 
       Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita 
 
  1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di
una  media  struttura  di  vendita,  l'ampliamento   della   relativa
superficie di vendita entro i limiti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera e), la modifica di settore merceologico nonche' la  riduzione
della relativa superficie di vendita  sono  soggetti  a  segnalazione
certificata di  inizio  attivita'  (SCIA),  da  inoltrare  al  comune
competente per territorio. 
  2. Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l'apertura, il
trasferimento di  sede  nonche'  l'ampliamento  della  superficie  di
vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), di una
media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio. 
  3. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 e'  soggetta  -  a
superficie di vendita complessiva invariata  -  al  semplice  inoltro
della  SCIA  al  comune  competente  per   territorio,   sempre   che
l'esercizio sia in possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla
normativa provinciale in materia di medie strutture  di  vendita.  In
caso contrario, alla modifica di settore merceologico si  applica  il
comma 2. 
  4. La sospensione e la cessazione delle medie strutture di  vendita
ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al  comune
competente per territorio. 
  5. L'autorizzazione commerciale e'  rilasciata  contestualmente  al
titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile. 
  6. Le medie strutture di  vendita  sono  attivate  nel  termine  di
decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'inoltro
della SCIA. Il comune ha facolta' di prorogare tale termine  in  caso
di    comprovata    necessita'    e     su     motivata     richiesta
dell'interessato/dell'interessata da presentarsi  entro  il  predetto
termine. 
  7. In caso di mancata attivazione della struttura  nel  termine  di
cui al comma 6, il comune prende atto della decadenza della SCIA, con
conseguente cessazione dei suoi effetti,  e  ritira  l'autorizzazione
eventualmente rilasciata. 
  8. In caso di  avvio  dell'attivita'  non  contestuale  all'inoltro
della SCIA, i controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti
e dei presupposti di legge,  effettuati  ai  sensi  dell'art.  21-bis
della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche,  avvengono   entro   il   termine   di   sessanta   giorni
dall'effettivo avvio dell'attivita'. 
  9. Nel caso di cui al comma 8 la persona che  inoltra  la  SCIA  e'
tenuta a presentare, in via preliminare,  al  comune  competente  per
territorio,   comunicazione   della   data   di    effettivo    avvio
dell'attivita'. 
  10. In caso di sospensione dell'attivita' della media struttura  di
vendita per un  periodo  superiore  a  un  anno  continuativo,  salvo
proroga ai sensi del comma 6, il comune prende atto  della  decadenza
della SCIA, con conseguente cessazione dei  suoi  effetti,  e  ritira
l'autorizzazione eventualmente rilasciata. 
  11. Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli  8  e  9,
l'autorizzazione di una media struttura di vendita decade e,  qualora
sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.