Art. 15 
 
      Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita 
 
  1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di  vendita  di  una  grande  struttura  di  vendita  sono
soggetti ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune  competente  per
territorio e alla verifica di assoggettabilita' alla  valutazione  di
impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13  ottobre
2017, n. 17, e successive modifiche. 
  2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
delle grandi strutture di vendita  e'  soggetta  -  a  superficie  di
vendita complessiva invariata - a segnalazione certificata di  inizio
attivita' (SCIA) da inoltrare al comune  competente  per  territorio,
sempre che l'esercizio sia in possesso di tutti i requisiti  previsti
dalla  normativa  provinciale  in  materia  di  grandi  strutture  di
vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico  si
applica il comma 1. 
  3. La sospensione e la cessazione delle grandi strutture di vendita
sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune  competente  per
territorio. 
  4. Le grandi strutture di vendita  sono  attivate  per  almeno  due
terzi  della  superficie  di  vendita  autorizzata  nel  termine   di
decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il comune  ha
facolta' di prorogare il termine in caso di comprovata  necessita'  e
su   motivata   richiesta    dell'interessato/dell'interessata,    da
presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. 
  5. La mancata attivazione della struttura ai  sensi  del  comma  4,
comporta la decadenza dall'autorizzazione rilasciata. 
  6. Il termine di attivazione di cui al comma 4 e' sospeso  in  caso
di apertura di un  contenzioso  relativo  alla  grande  struttura  di
vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare
dell'autorizzazione. 
  7. In caso di sospensione dell'attivita' della grande struttura  di
vendita per un periodo superiore a due anni  continuativi  il  comune
ritira l'autorizzazione, salvo  concedere  una  proroga  in  caso  di
comprovata necessita' e a seguito di motivata istanza. 
  8. L'autorizzazione commerciale e'  rilasciata  contestualmente  al
titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.