Art. 16 Centri commerciali 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale e' soggetta - a superficie di vendita complessiva invariata - a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare al comune competente per territorio, sempre che la struttura sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 4. I singoli esercizi commerciali presenti all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13. 5. I centri commerciali sono attivati per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il comune ha facolta' di prorogare il termine in caso di comprovata necessita' e su motivata richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. 6. La mancata attivazione del centro commerciale ai sensi del comma 5 comporta la decadenza dall'autorizzazione rilasciata. 7. Il termine di attivazione di cui al comma 5 e' sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo al centro commerciale o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell'autorizzazione. 8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita fra gli esercizi presenti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purche' la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e la parte destinata a ciascun settore merceologico rimangano invariate.