Art. 16 
 
                         Centri commerciali 
 
  1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di vendita di  un  centro  commerciale  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio e alla
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
(VIA) ai sensi della legge provinciale 13  ottobre  2017,  n.  17,  e
successive modifiche.  L'autorizzazione  abilita  alla  realizzazione
complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita. 
  2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
di un centro commerciale  e'  soggetta  -  a  superficie  di  vendita
complessiva  invariata  -  a  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' (SCIA) da inoltrare al comune  competente  per  territorio,
sempre che la struttura sia in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa provinciale in materia di medie o grandi strutture di
vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico  si
applica il comma 1. 
  3. La domanda di autorizzazione di  cui  al  comma  1  puo'  essere
presentata da un  unico  promotore  o  da  singoli  esercenti,  anche
mediante un rappresentante degli stessi. 
  4. I singoli esercizi commerciali presenti all'interno  del  centro
commerciale sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13. 
  5. I centri commerciali sono attivati per almeno  due  terzi  della
superficie di vendita autorizzata nel termine  di  decadenza  di  tre
anni dal rilascio  dell'autorizzazione.  Il  comune  ha  facolta'  di
prorogare il termine in caso di comprovata necessita' e  su  motivata
richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro  la
scadenza del termine di attivazione. 
  6. La mancata attivazione del centro commerciale ai sensi del comma
5 comporta la decadenza dall'autorizzazione rilasciata. 
  7. Il termine di attivazione di cui al comma 5 e' sospeso  in  caso
di apertura di un contenzioso relativo al centro  commerciale  o  per
altre   ragioni   oggettive   non   imputabili    al/alla    titolare
dell'autorizzazione. 
  8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di  vendita  fra
gli  esercizi  presenti  all'interno  del  centro  commerciale   sono
soggette a comunicazione al comune, purche' la superficie di  vendita
complessiva del centro commerciale e la  parte  destinata  a  ciascun
settore merceologico rimangano invariate.