Art. 17 Sostenibilita' territoriale e sociale 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilita' territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui all'art. 12, anche articolate come centro commerciale, non ubicate all'interno delle zone residenziali, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 20 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del privato in fase di rilascio del titolo abilitativo, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f).