Art. 17 
 
                Sostenibilita' territoriale e sociale 
 
  1.  Al  fine  di  perseguire  gli   obiettivi   di   sostenibilita'
territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture
di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle  di  cui  all'art.
12, anche articolate come centro commerciale, non ubicate all'interno
delle zone residenziali, sono subordinati alla corresponsione  di  un
onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 20 per
cento degli oneri di urbanizzazione  primaria,  posto  a  carico  del
privato in fase di rilascio del titolo abilitativo,  con  vincolo  di
destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione  del  commercio
di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f).