Art. 23 Dipartimento di prevenzione 1. Le attivita', i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica sono assicurati attraverso il Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e sono specificati, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, le aree dipartimentali di sanita' pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanita' pubblica veterinaria, sono articolate in strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale. 3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 puo' individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il quale costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di cui al comma 2. 4. In relazione a peculiari attivita' a valenza sovra aziendale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono assicurare le prestazioni attraverso la costituzione di gruppi tecnici interaziendali e multiprofessionali.