Art. 24 Promozione della salute 1. La Regione, attraverso gli enti del Servizio sanitario regionale, diffonde la cultura della promozione della salute e promuove reti e collaborazioni che coinvolgano tutti i settori sanitari e non sanitari nei processi che consentono alle persone e alle comunita' di esercitare un maggior controllo sui determinanti sociali, economici e ambientali della salute. 2. La Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale sviluppano sistemi di valutazione, verifica, monitoraggio e miglioramento continuo dei risultati raggiunti attraverso iniziative e programmi di promozione della salute, sviluppati secondo i principi di evidenza scientifica. Sono sviluppati processi di informazione, comunicazione, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di promozione della salute per perseguire elevati livelli di adesione e favorire il cambiamento individuale agli stili di vita sani e, attraverso la comunicazione, vengono partecipati a tutti i diversi portatori di interesse i risultati raggiunti e lo stato di salute della popolazione. 3. La promozione della salute a livello regionale viene sviluppata negli enti del Servizio sanitario regionale attraverso figure professionali dedicate e adeguatamente formate.