Art. 16 Concorso e coordinamento 1. Il concorso del sistema di protezione civile regionale alle attivita' di rilievo nazionale avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con le competenti strutture statali, anche con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, d'intesa con le prefetture, definisce le modalita' di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 9 e all'art. 10 del Codice.