Art. 16 
 
                      Concorso e coordinamento 
 
  1. Il concorso del sistema  di  protezione  civile  regionale  alle
attivita'  di  rilievo  nazionale  avviene  sulla  base  di  apposite
convenzioni stipulate con le competenti strutture statali, anche  con
riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
  2.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione,  d'intesa  con   le
prefetture,  definisce  le  modalita'  di  coordinamento,  in  ambito
regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione
degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi  di  emergenza,
nel rispetto delle competenze di cui all'art. 9  e  all'art.  10  del
Codice.