Art. 17 Tavolo dei rapporti istituzionali 1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce, d'intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, di seguito denominato «Tavolo», composto da rappresentanti delle prefetture, delle strutture operative statali, della Regione e degli enti locali, che restano in carica tre anni. 2. Il Tavolo ha funzione di verifica e monitoraggio della effettivita' del coordinamento tra le strutture statali ed i livelli regionali e locali. 3. Il Tavolo predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento. 4. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito.