Art. 10 
 
                  Principi in tema di procedimento 
                        di co-programmazione 
 
  1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei
seguenti principi: 
    a) la volonta' dell'amministrazione  procedente  di  attivare  la
co-programmazione risulta da un atto, con il quale si  da'  avvio  al
relativo procedimento; 
    b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), e'  pubblicato  un
avviso, nel rispetto della disciplina in  materia  di  trasparenza  e
procedimento  amministrativo,  con  il  quale  sono  disciplinati  le
finalita', l'oggetto, i  requisiti,  i  termini  e  le  modalita'  di
partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo  settore,
nonche'  degli  ulteriori  soggetti,  diversi  dagli  enti  di  Terzo
settore, purche' il relativo apporto  sia  direttamente  connesso  ed
essenziale con le finalita' e l'oggetto dell'avviso; 
    c) l'avviso e' pubblicato per un termine  congruo  rispetto  alle
attivita'   da   svolgere    nell'ambito    del    procedimento    di
co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni; 
    d) l'avviso specifica, in particolare, le modalita' con le  quali
si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli  enti  del
Terzo settore; 
    e) il procedimento  di  co-programmazione  si  conclude  con  una
relazione motivata  del  responsabile  del  procedimento,  che  viene
trasmessa agli organi competenti  per  l'emanazione  degli  eventuali
atti e provvedimenti conseguenti; 
    f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati
sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto  della  vigente
disciplina in materia di trasparenza. 
  2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti  di
co-programmazione di cui alla presente  legge,  danno  attuazione  ai
principi di cui  al  comma  1  nell'ambito  della  propria  autonomia
regolamentare. 
  3.  Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   possono
modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti  di
programmazione, previsti dalla disciplina di settore,  tenendo  conto
degli esiti dell'attivita' di co-programmazione.