Art. 10 Principi in tema di procedimento di co-programmazione 1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi: a) la volonta' dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si da' avvio al relativo procedimento; b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), e' pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalita', l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalita' di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonche' degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purche' il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalita' e l'oggetto dell'avviso; c) l'avviso e' pubblicato per un termine congruo rispetto alle attivita' da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni; d) l'avviso specifica, in particolare, le modalita' con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore; e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti; f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza. 2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attivita' di co-programmazione.