Art. 11 Co-progettazione 1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, attivano, nell'ambito di attivita' di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, anche ad esito delle attivita' di co-programmazione. 2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'art. 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonche' di progetti innovativi e sperimentali. 3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche. 4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonche' mediante l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore. 5. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, detengono la titolarita' delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali. 6. Gli enti del Terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attivita' da espletare.