Art. 11 
 
                          Co-progettazione 
 
  1. Al fine di realizzare forme di partenariato  con  gli  enti  del
Terzo settore, i soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,  attivano,
nell'ambito di attivita' di interesse generale e nell'esercizio della
propria autonomia, il procedimento della co-progettazione,  ai  sensi
dell'art. 55 del decreto legislativo  n.  117/2017,  anche  ad  esito
delle attivita' di co-programmazione. 
  2. La co-progettazione di cui al comma 1 si  realizza  mediante  la
collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'art.  3,
comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici
progetti, servizi  o  interventi  finalizzati  a  soddisfare  bisogni
definiti, nonche' di progetti innovativi e sperimentali. 
  3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del  Terzo  settore
ed i soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,  che  concorrono  alla
realizzazione del  progetto,  apportano  proprie  risorse  materiali,
immateriali ed economiche. 
  4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono concorrere  anche
mediante contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto  1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai  documenti  amministrativi),  nonche'  mediante
l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore. 
  5. Le amministrazioni di cui all'art.  3,  comma  1,  detengono  la
titolarita' delle scelte e, a tale scopo, devono  predeterminare  gli
obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree  di
intervento, stabilire  la  durata  del  progetto  e  individuarne  le
caratteristiche essenziali. 
  6. Gli enti del  Terzo  settore  coinvolti  nella  co-progettazione
applicano, nei casi previsti dalla normativa  nazionale  vigente,  il
contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale,  in  vigore
per il settore e per la zona  nella  quale  si  eseguono  i  servizi,
sottoscritto dalle  confederazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, il cui  ambito  di  applicazione
sia strettamente connesso con le effettive attivita' da espletare.