Art. 12 
 
                       Affidamento di servizi 
 
  1. Qualora i  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  intendano
procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con
riconoscimento di un  corrispettivo,  si  applica  la  disciplina  in
materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).