Art. 13 Principi in tema di procedimento di co-progettazione 1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o piu' enti del Terzo settore; b) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti: 1) le finalita', l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico; 2) la durata del partenariato; 3) le modalita' ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonche' la eventuale possibilita' per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali; 4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualita' di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attivita' secondarie e comunque funzionali alle attivita' principali; 5) i requisiti di affidabilita' morale e professionale di partecipazione, correlati con le attivita' oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita'; 6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio; 7) criteri e modalita' di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo; c) l'avviso e' pubblicato per un termine congruo rispetto alle attivita' da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni; d) l'amministrazione procedente verifica la regolarita' delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso; e) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarita' delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto; f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonche' all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attivita' di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformita' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore). 3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.