Art. 13 
 
                  Principi in tema di procedimento 
                         di co-progettazione 
 
  1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto  dei
seguenti principi: 
    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, avviano i  procedimenti
di  co-progettazione,  nel  rispetto  dei  principi  della  legge  n.
241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o piu' enti  del  Terzo
settore; 
    b) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  pubblicano  un  avviso
nel quale sono stabiliti: 
      1) le finalita', l'oggetto della procedura e il relativo quadro
economico; 
      2) la durata del partenariato; 
      3)  le  modalita'  ed  il  termine  congruo   ai   fini   della
presentazione delle domande di partecipazione, nonche'  la  eventuale
possibilita'  per  l'amministrazione   procedente   di   attivare   e
promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato
le domande e la medesima amministrazione  ai  fini  della  formazione
delle proposte progettuali; 
      4) l'eventuale partecipazione di soggetti  diversi  dagli  enti
del Terzo settore in qualita' di sostenitori, finanziatori o  partner
di  progetto;  in  quest'ultimo  caso  limitatamente   ad   attivita'
secondarie e comunque funzionali alle attivita' principali; 
      5) i requisiti  di  affidabilita'  morale  e  professionale  di
partecipazione, correlati con le attivita' oggetto della procedura ad
evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e  di
proporzionalita'; 
      6) la specificazione se il soggetto o  i  soggetti  selezionati
sono chiamati anche alla gestione del servizio; 
      7)  criteri  e  modalita'   di   valutazione   delle   proposte
progettuali, anche di carattere comparativo; 
    c) l'avviso e' pubblicato per un termine  congruo  rispetto  alle
attivita'   da   svolgere    nell'ambito    del    procedimento    di
co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni; 
    d) l'amministrazione procedente  verifica  la  regolarita'  delle
domande  di  partecipazione  pervenute  entro  il  termine  stabilito
dall'avviso; 
    e) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dopo aver verificato la
regolarita' delle domande di  partecipazione,  valutano  le  proposte
progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del  partenariato,
il relativo procedimento con apposito atto; 
    f)  in  relazione  alla  proposta  o  alle  proposte  progettuali
selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione,
congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare
il partenariato, procedono alla formulazione condivisa  del  progetto
operativo, nonche' all'eventuale sottoscrizione della convenzione per
la disciplina del rapporto di partenariato. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, danno conto,  con
proprio  atto,  degli  esiti  dell'attivita'  di  co-progettazione  e
dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi  dell'avviso,
in conformita' al decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione  di  sistemi
di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti
del Terzo settore). 
  3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti  di
co-progettazione di cui alla  presente  legge,  danno  attuazione  ai
principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito  della  propria  autonomia
regolamentare.