Art. 14 
 
                     Piano di inclusione zonale 
                     e piano integrato di salute 
 
  1. Il piano di inclusione zonale di cui  all'art.  29  della  legge
regionale n. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui  all'art.
21 della legge regionale 24 febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti
concernenti il coinvolgimento attivo degli enti  del  Terzo  settore,
mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al  Titolo
IV.