Art. 14 Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute 1. Il piano di inclusione zonale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.