Art. 15 
 
                      Convenzioni nelle materie 
                       di competenza regionale 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  nelle  materie  di
competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di  promozione  sociale,  iscritte  da
almeno sei mesi nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,
convenzioni finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di  terzi  di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli
rispetto al ricorso al mercato, ai sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo n. 117/2017. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato
e' valutato, oltre che con riferimento  alla  convenienza  economica,
anche  in  relazione  ai  maggiori  benefici  conseguibili   per   la
collettivita'  in  termini  di  maggior  attitudine  del  sistema   a
realizzare i principi di sussidiarieta', universalita', solidarieta',
accessibilita', adeguatezza. I soggetti di cui all'art. 3,  comma  1,
motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per  l'individuazione
dell'ente con il quale stipulare la convenzione. 
  3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate.  Il
rimborso spese avverra', nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione  a  titolo  di
maggiorazione,  accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la
limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte
imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.