Art. 17 
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in
  attuazione dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017. 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono prevedere  forme  e
modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili  e  immobili  per
manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo  settore,
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', pluralismo e
parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 117/2017. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  e  per  realizzare  un  sistema
informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti
di cui all'art. 3, comma 1, rendono noti, anche in forma  telematica,
i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e  iniziative
temporanee  degli  enti  del  Terzo  settore.  E'  fatta   salva   la
possibilita' per gli enti del Terzo settore di richiedere  agli  enti
di cui all'art. 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali
richieste, gli enti di cui all'art. 3, comma 1,  si  pronunciano  nel
rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto  dell'esigenza
di  favorire  le  attivita'  di  interesse  generale  ed  assicurando
altresi' la compatibilita' con le esigenze di interesse pubblico e di
servizio di ciascuna amministrazione.