Art. 17 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017. 1. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', pluralismo e parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017. 2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. E' fatta salva la possibilita' per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'art. 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attivita' di interesse generale ed assicurando altresi' la compatibilita' con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.