Art. 18 Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprieta' regionale e degli enti locali in attuazione dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017. 1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'art. 81 dello stesso decreto legislativo n. 117/2017. 2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile. 3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica. 4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialita', pluralismo e parita' di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonche' le forme di rendicontazione pubblica dell'attivita' svolta attraverso i beni mobili ed immobili.