Art. 18 
Concessione in comodato di  beni  immobili  e  mobili  di  proprieta'
  regionale e degli  enti  locali  in  attuazione  dell'art.  71  del
  decreto legislativo n. 117/2017. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n.  117/2017,  gli
enti di cui all'art. 3, comma 1, possono concedere in  comodato  beni
mobili ed immobili  di  loro  proprieta',  non  utilizzati  per  fini
istituzionali, agli  enti  del  Terzo  settore,  ad  eccezione  delle
imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' di interesse
generale, anche promuovendo quanto previsto dall'art. 81 dello stesso
decreto legislativo n. 117/2017. 
  2. La cessione in comodato ha una durata massima  di  trenta  anni,
nel corso dei quali l'ente concessionario ha  l'onere  di  effettuare
sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione
e  gli  altri  interventi  necessari  a  mantenere  la  funzionalita'
dell'immobile. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  e  per  realizzare  un  sistema
informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti
di cui all'art. 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione  di
un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico  anche  in  forma
telematica. 
  4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza,
imparzialita', pluralismo e parita' di trattamento  i  criteri  e  le
procedure per l'attribuzione dei beni, senza  oneri  a  carico  delle
amministrazioni  procedenti,  nonche'  le  forme  di  rendicontazione
pubblica dell'attivita' svolta attraverso i beni mobili ed immobili.