Art. 7 Modalita' e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione 1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina, con proprio regolamento, le modalita' e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 5, nonche' i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione. 2. Il bando di gara puo' avere ad oggetto piu' concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risultano per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonche' conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione e' avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore. 3. Il bando di gara e' pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.