Art. 7 
 
               Modalita' e termini per lo svolgimento 
                   delle procedure di assegnazione 
 
  1. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare  competente,  disciplina,  con  proprio  regolamento,   le
modalita' e i termini per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui
all'art. 5, nonche'  i  contenuti  minimi  del  bando  di  gara,  nel
rispetto dei  principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, parita' di trattamento  e  non
discriminazione. 
  2. Il  bando  di  gara  puo'  avere  ad  oggetto  piu'  concessioni
insistenti  sul  medesimo  bacino  idrografico  quando  la   gestione
unitaria risultano per l'amministrazione concedente  opportuna  sotto
il profilo socio-economico e  produttivo,  della  tutela  ambientale,
della  valorizzazione  territoriale,  nonche'  conveniente  sotto  il
profilo dell'economia dei  mezzi  amministrativi.  In  tal  caso,  la
procedura di aggiudicazione e' avviata almeno cinque anni prima della
prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova  concessione
decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore. 
  3. Il bando di gara  e'  pubblicato,  a  cura  dell'amministrazione
competente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte.  Gli  estremi  della
pubblicazione sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea.