Art. 18 
 
            Crescita e diffusione della cultura digitale 
 
  1. L'amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette
a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di  soluzioni,
prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria  4.0,  della
societa' 5.0 e della silver economy. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono valorizzate le attivita'
che il  distretto  industriale  delle  tecnologie  digitali  (DITEDI)
svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa, nonche' mediante la stipula di  convenzioni  o  di
partecipazioni azionarie, anche incrociate, da  parte  del  distretto
medesimo, con  le  istituzioni  scientifiche,  i  cluster,  i  parchi
scientifici  e   tecnologici   regionali   e   le   universita'   del
Friuli-Venezia Giulia. 
  3.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  1
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al  DITEDI  un
contributo per  la  realizzazione,  anche  in  collaborazione  con  i
cluster   regionali   e   con   aziende   regionali   leader    nella
digitalizzazione dei processi produttivi e con  una  forte  vocazione
all'innovazione, di iniziative finalizzate a: 
    a) sviluppare la capacita' di collaborazione, anche in  un'ottica
di open innovation, tra piccole e medie imprese e  soggetti  operanti
nel  campo  delle  tecnologie  digitali,  comprese   le   istituzioni
scientifiche e i  parchi  scientifici  e  tecnologici  con  sede  sul
territorio regionale, al fine di favorire e stimolare  l'aggregazione
tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali; 
    b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle
nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali; 
    c) stimolare la  domanda  di  servizi  per  il  trasferimento  di
soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse
all'applicazione  delle  tecnologie  digitali  in  collaborazione   e
partnership con i cluster, le istituzioni  scientifiche  e  i  parchi
scientifici e tecnologici regionali, anche  tramite  l'organizzazione
di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende  regionali  per
favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative; 
    d) con particolare riferimento al settore  terziario,  promuovere
lo sviluppo della  digitalizzazione  e  dei  sistemi  di  Information
Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimita' e  del
servizio di consegna a  domicilio,  anche  attraverso  la  previsione
della messa a disposizione di  un  elenco  aperto  di  professionisti
qualificati presso l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 
    e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico  e
imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices  al
fine di incoraggiare le PMI  a  dotarsi  di  sistemi  e  servizi  che
garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica; 
    f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali piu'
idonei  per  sostenere  le  nuove  sfide  dell'internazionalizzazione
legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita; 
    g)  promuovere  e  diffondere   le   linee   di   sostegno   alla
digitalizzazione delle imprese; 
    h)  diffondere  sul  territorio  regionale,  nonche'  presso   le
strutture dell'amministrazione regionale competenti per  l'attuazione
di politiche a favore delle imprese,  la  conoscenza  dei  fabbisogni
delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine  di  tenerne
conto nella progettazione di misure a  favore  delle  imprese,  anche
sulla  base  di  ricognizioni  effettuate  sul   tessuto   produttivo
regionale; 
    i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere
a disposizione delle imprese  interessate  per  disciplinare  i  loro
rapporti nell'ambito di progetti di open innovation. 
  4. Al contributo di cui al  comma  3,  concesso  entro  il  termine
previsto dal Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19  di  cui
alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final  del
19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui
alla medesima comunicazione; successivamente, trova  applicazione  il
regolamento (UE) n. 1407/2013, fino alla misura massima del  100  per
cento della spesa ammissibile che puo' comprendere  anche  spese  per
servizi, consulenze ed esperti esterni. 
  5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta,
entro il 1° marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente
in materia di attivita' produttive apposita domanda, corredata di una
relazione illustrativa e del preventivo  di  spesa  per  l'attuazione
delle iniziative di cui al comma 3. Con  il  decreto  di  concessione
sono  stabiliti  le  modalita'  di  erogazione   e   i   termini   di
rendicontazione degli incentivi. 
  6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al  comma  5  e'
presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.