Art. 18 Crescita e diffusione della cultura digitale 1. L'amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della societa' 5.0 e della silver economy. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono valorizzate le attivita' che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nonche' mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le universita' del Friuli-Venezia Giulia. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a: a) sviluppare la capacita' di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali; b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali; c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative; d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimita' e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica; f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali piu' idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita; g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese; h) diffondere sul territorio regionale, nonche' presso le strutture dell'amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale; i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation. 4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che puo' comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni. 5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro il 1° marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi. 6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 e' presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.